I filmati delle telecamere di sicurezza comunali, quelli che ogni giorno registrano le strade delle nostre città, non possono essere utilizzati per sanzionare automobilisti che commettono infrazioni al Codice della strada. Lo ha stabilito il Garante della privacy, intervenendo su un caso specifico che ha coinvolto il Comune di Reggio Calabria. L’amministrazione aveva utilizzato le immagini di alcune telecamere per accertare le responsabilità di un incidente stradale, arrivando a contestare a un conducente una violazione del Codice della strada. Un comportamento che, secondo l’Autorità, viola le norme sulla protezione dei dati personali.
Il principio è semplice ma rigoroso. Le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana hanno una finalità ben precisa: prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Non possono essere utilizzate per altri scopi, a meno che non esista una base giuridica specifica che lo consenta. Le immagini raccolte da questi dispositivi, infatti, non sono uno strumento di controllo generalizzato della circolazione stradale, ma uno strumento di tutela della sicurezza dei cittadini. Usarle per altri fini significa violare la legge.
Nel caso specifico, il Garante ha rilevato che il Comune di Reggio Calabria ha agito senza un’idonea base giuridica, violando i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Le immagini, tra l’altro, erano state inviate anche alla Motorizzazione Civile per una eventuale revisione della patente. Un passaggio che, secondo l’Autorità, non è previsto dal Codice della strada o da altre disposizioni di settore. Una violazione nella violazione.
Ma c’è un’altra distinzione importante. Se in un incidente stradale si verificano condotte rilevanti penalmente, le immagini possono essere conservate e utilizzate. In quel caso, il reato prevale sulla norma ordinaria e la finalità delle immagini si sposta dalla sicurezza urbana all’accertamento di un illecito penale. Nel caso del Comune di Reggio Calabria, però, il danno provocato dal conducente era stato stimato in una prognosi di dieci giorni, integrando la fattispecie delle lesioni lievi. In assenza di querela di parte, nulla era da rilevare sotto il profilo penale. Quindi nessuna eccezione.
Lo stesso Garante si è espresso anche su un altro tema delicato, quello della condivisione online di immagini di minori. Il caso riguarda una madre che aveva pubblicato su Facebook alcune fotografie dei figli, scatenando la reazione del padre, con cui condivide la custodia dei bambini. Il padre aveva presentato reclamo sostenendo che il comportamento della ex moglie configurava una forma di sharenting, la pratica di condividere immagini dei figli sui social, che avrebbe potuto esporre i piccoli a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale.
Il Garante ha ribadito un principio chiaro: per condividere immagini di minori di 14 anni sui social media è necessario il consenso di entrambi i genitori. Una volta compiuti i 14 anni, i ragazzi possono decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini. Non rilevano, invece, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’impostazione del profilo a “privato”. Perché i contenuti, una volta pubblicati, potrebbero comunque essere diffusi e resi visibili a un pubblico più ampio di quanto si creda. E il rischio, per i minori, è reale.
In un’epoca in cui le immagini circolano più velocemente del pensiero, il confine tra pubblico e privato si assottiglia ogni giorno di più. I dispositivi di videosorveglianza sono ovunque e la condivisione di contenuti è diventata un gesto quotidiano. Ma la legge, e il Garante lo ricorda, impone dei limiti precisi. Un conto è prevenire i reati, un conto è fare le multe. Un conto è condividere un momento di vita, un conto è violare la privacy dei più piccoli. E i confini non vanno varcati. Perché il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale, anche quando si parla di strade e di social network. E la tecnologia, per quanto avanzata, non può sostituirsi alla legge.
