A volte, la voglia di voltare pagina non basta. A volte, prima di chiudere un capitolo della propria vita professionale, si sente il bisogno di lasciare una testimonianza, di lanciare un segnale, di togliersi quello che viene definito, in gergo comune, un “sassolino dalla scarpa”. È ciò che deve aver pensato un 45enne ferrarese, operaio in un’azienda di tecnologie per l’agricoltura, dopo oltre sette anni di lavoro. Prima di congedarsi per un nuovo impiego, nel maggio 2021, ha compiuto un gesto che molti dipendenti frustrati potrebbero aver sognato, ma che pochi osano realizzare: ha scritto un’email dall’emblematico titolo «Saluti» e l’ha inviata all’intera rubrica aziendale, un centinaio di indirizzi che includevano il presidente, il vicepresidente, colleghi e collaboratori.
Il messaggio non si limitava a comunicare le sue dimissioni, ma costituiva un resoconto schietto e personale delle difficoltà incontrate. Dopo un preambolo in cui accennava al proprio percorso e alla fatica percepita già al primo rinnovo, l’uomo proseguiva elencando gli aspetti che non gli sarebbero mancati. Citava le continue difficoltà nel reperire gli attrezzi necessari per lavorare, la situazione degli armadietti malfunzionanti giustificata con la necessità di contenere le spese, e soprattutto il trattamento riservato a molti colleghi, descritto come un mantenerli in uno stato di ignoranza senza una ragione apparente, pur pretendendo comunque da loro la piena resa sul piano lavorativo. Concludeva con un appello rivolto a chi, come lui, si sentiva stanco, ricordando che l’unico modo per cambiare situazione era cercare attivamente nuove opportunità senza mai demordere.
Quella che per l’autore rappresentava un’istanza di sincerità e quasi un’azione catartica, venne interpretata dalla proprietà come un attacco deliberato e lesivo. I titolari considerarono il contenuto della missiva diffamatorio e decisero di adire le vie legali, sporgendo denuncia per il reato di diffamazione aggravata, un reato la cui pena può essere inasprita proprio dalla modalità di diffusione del messaggio, in questo caso un’email inviata a un centinaio di persone.
Il caso giudiziario si è però concluso con una sentenza di assoluzione piena. Il giudice non si è limitato a dichiarare l’insufficienza di prove, ma ha stabilito che i fatti contestati non costituivano reato. La vicenda ha così tracciato un confine netto tra diffamazione e legittima espressione del dissenso.
A rappresentare l’imputato era l’avvocato Denis Lovison, il quale ha espresso piena soddisfazione per l’esito del processo. Secondo la difesa, la genericità delle espressioni utilizzate nella mail, che evitavano di fare nomi specifici o di descrivere episodi circostanziati, dimostrava l’assenza di una volontà denigratoria individuale. L’intento del lavoratore dimissionario non era ledere la reputazione dell’azienda in sé, ma condividere una valutazione soggettiva della propria esperienza professionale, con le sue luci e ombre.
Il legale ha rimarcato come la giurisprudenza riconosca il diritto di critica come un giudizio inevitabilmente soggettivo, esprimibile anche con toni pungenti, purché non si tramuti in un’offesa all’integrità morale di una persona. In questo caso, la condotta dell’ex dipendente si era mantenuta entro i confini di un legittimo esercizio di critica, esprimendo un dissenso motivato su aspetti organizzativi e sul clima aziendale, senza scadere nella diffamazione personale.
La sentenza rappresenta un piccolo ma significativo precedente in un’epoca in cui i dipendenti ricercano forme di espressione più autentiche. Essa delinea un importante principio: il diritto di esprimere un’opinione critica sul proprio ambiente di lavoro, quando esercitato entro certi limiti di generalità e senza intento denigratorio personale, è un diritto tutelato dall’ordinamento, persino quando viene manifestato nel momento dell’addio. Per le aziende, costituisce un invito a valutare con ponderatezza le reazioni a simili episodi, distinguendo tra un attacco diffamatorio e un legittimo, seppur aspro, feedback.
